Anche il Docente con figli di età inferiore a 3 anni può godere dei benefici previsti dall’Art. 42bis D.lgs. 151/01 in materia di ricongiungimento familiare. La mobilità annuale del personale della scuola è regolata dalla Contrattazione Collettiva Integrativa. Un’importante novità, a seguito di diverse pronunce rese dai Giudici del lavoro, è destinata ad affiancarsi alle assegnazioni ed utilizzazioni previste dal Contratto Collettivo Integrativo sulla mobilità annuale, infatti, i Giudici del Lavoro hanno sancito il diritto del docente con figli di età inferiore ai tre anni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del D.Lgs 151/2001 di godere della cosiddetta “assegnazione temporanea” ““[…]per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione”.
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